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Termini d’uso

Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2022

Registrandosi come utente del Sito o del Servizio, l’Utente, come persona fisica e come delegato autorizzato della società rappresentata (“Utente”), dichiara e garantisce che intende accedere al Servizio per conto della società di cui ha fornito le informazioni durante la procedura di registrazione (“Fornitore”).

Con il presente atto l’Utente dichiara e garantisce di avere i poteri per vincolare il Fornitore e di essere debitamente autorizzato a concludere il presente Accordo per conto del Fornitore. Il Servizio viene fornito all’Utente al sito web www.C2FO.com (il “Sito”). Il Sito, il Servizio e tutti gli altri servizi forniti da Pollen Inc. (“C2FO”) connessi con il Sito o il Servizio sono ad uso esclusivo del Fornitore e dei suoi Utenti autorizzati.

L’accesso e l’uso dei Servizi da parte del Fornitore e dei suoi Utenti autorizzati, è condizionato all’accettazione del presente Accordo. Facendo clic sul pulsante “I AGREE”, l’Utente accetta e dà il proprio consenso per conto del Fornitore di essere vincolato dai termini per l’uso correnti al momento (l’ “Accordo”) e inoltre dichiara e garantisce che il presente Accordo crea un contratto vincolante tra C2FO e il Fornitore.

DEFINIZIONI. Di seguito vengono presentate le definizioni applicabili al presente Accordo.

1.1 “Pagamento anticipato” si riferisce a una variazione specifica nei termini di pagamento di una fattura particolare e non controversa, che provoca il pagamento anticipato rispetto ai termini previsti nella fattura. Il Pagamento anticipato può essere erogato in cambio di uno sconto sull’importo fatturato tramite il Servizio. I Pagamenti anticipati devono essere documentati in un File Award.

1.2 “Consociata” si riferisce, riguardo a una Parte, a qualsiasi società o altro ente che controlla, è controllato o è sotto il comune controllo di tale Parte.

1.3 “Fornitore Autorizzato” si riferisce a un fornitore terzo dell’Acquirente che: (i) sia autorizzato dall’Acquirente a utilizzare il Servizio e accedere al mercato dell’Acquirente; e (ii) ha convenuto di osservare tutti i termini e le condizioni in conformità all’uso consentito.

1.4 “Utente autorizzato” indica un utente che è autorizzato dal Fornitore ad accedere e utilizzare il Servizio per conto del Fornitore.

1.5 “File award” si riferisce a un file elettronico che riporta le offerte assegnate dai Fornitori autorizzati a un Acquirente per anticipare il pagamento di fatture approvate dall’Acquirente, che possono comportare sconti al valore nominale di tali fatture.

1.6 “Acquirente” si riferisce a una parte che ha negoziato con C2FO allo scopo di elaborare le fatture non contestate del Fornitore tramite il Servizio per fornire il pagamento anticipato di fatture non contestate in cambio di uno sconto sull’importo fatturato.

1.7 “Chiusura del mercato C2FO” si riferisce all’ora identificata al Sito in cui chiude il mercato del capitale circolante, e in cui lo stato della concessione del pagamento anticipato è confermato durante ogni giorno lavorativo locale.

1.8 “Informazioni riservate” si riferisce a tutte le informazioni non pubbliche fornite dalla Parte divulgante (“Parte divulgante”) alla Parte che riceve le informazioni (“Parte ricevente”). Le informazioni riservate comprendono, tra l’altro, le seguenti:

(i) per quanto riguarda C2FO, tutte le informazioni, invenzioni, know-how, idee, programmi, programmi di apparato, software, e diritti di proprietà intellettuale relativi, connessi o derivanti dal Servizio.

(ii) in relazione al Fornitore, tutte le informazioni non pubbliche che riguardano, in tutto e in parte, gli affari o gli associati in affari del Fornitore; e

(iii) in relazione a ciascuna Parte, i termini, le condizioni, i prezzi e quanto altro contenuto nel presente Accordo oltre a tutte le informazioni, dati tecnici o know-how, compreso, tra l’altro, quanto riguarda la ricerca, i piani del prodotto, i prodotti, i servizi, i clienti, i mercati, il software, il codice software, la documentazione del software, gli sviluppi, le invenzioni, gli elenchi, i segreti commerciali, le raccolte di dati, i processi, design, disegni, informazioni di engineering e la configurazione hardware, il marketing o la finanza. Indipendentemente da quanto sopra, le Informazioni riservate non comprendono le Statistiche di mercato o le informazioni, dati o know-how che:

(i) sia di pubblico dominio al momento della sua divulgazione o diventi disponibile al pubblico successivamente senza restrizioni, non come risultato di un’azione o omissione della Parte ricevente;

(ii) sia legittimamente ottenuta dalla Parte ricevente da un terzo senza restrizioni sulla sua divulgazione;

(iii) sia legittimamente in possesso della Parte ricevente al momento della sua divulgazione;

(iv) la sua pubblicazione sia approvata dalla Parte divulgante mediante autorizzazione scritta; o

(v) sia sviluppata indipendentemente e separatamente dalla Parte ricevente senza l’utilizzo di Informazioni riservate della Parte divulgante.

1.9 “Contenuto” si riferisce a tutti i dati, informazioni o materiali forniti a C2FO dal Fornitore o questi relativi, su qualsiasi supporto conosciuto ora o in futuro, per essere utilizzati nel Servizio.

1.10 “Leggi sulla Protezione dei dati” si riferisce a tutte le leggi (compreso, a titolo esemplificativo, la legge Data Protection Act del 1998) relative all’elaborazione o alla sicurezza dei Dati personali e applicabili all’elaborazione dei Dati personali da parte di C2FO.

1.11 “Forza maggiore” si riferisce ad eventi o condizioni al di là del controllo ragionevole di una Parte compreso, a titolo esemplificativo, atti di guerra, terremoti, alluvioni, incendi, epidemie, attacchi terroristici, embargo, scioperi, atti, ordini o restrizioni del governo, cause incontrollabili, mancanza di disponibilità di connessione internet oltre la demarcazione del Servizio (ad es. problemi connessi con il backbone peering point, il DNS o questioni del root server), impossibilità di ottenere prodotti o servizi di terzi o qualsiasi altra ragione per cui l’inadempimento non sia causato dalla negligenza della Parte inadempiente.

1.12 “Informazioni” si riferisce a tutte le informazioni tecniche o aziendali in formato scritto, grafico, orale o di altro tipo, tangibile o intangibile, compreso, a titolo esemplificativo, specifiche, disegni, strumenti, campioni, relazioni, compilazioni, registrazioni, dati, programmi informatici, disegni, modelli e segreti commerciali.

1.13 “Diritti di proprietà intellettuale” si riferisce a tutti i brevetti, diritti d’autore, segreti commerciali, nomi commerciali, marchi di servizio, marchi registrati, diritti morali, know-how e tutti gli altri diritti o beni intangibili similari, riconosciuti ai sensi di leggi o convenzioni internazionali, in qualsiasi stato o giurisdizione nel mondo, come creazioni dell’intelletto che possono essere oggetto di proprietà, e tutte le registrazioni, domande, divulgazioni, rinnovi, estensioni, continuazioni o riedizioni degli stessi ora o in futuro vigenti.

1.14 “Statistiche di mercato” si riferisce a tutti i dati riassunti nonché le informazioni statistiche derivate, aggregate, deidentificate o non attribuibili associate agli stessi, compreso quanto sia associato con le Informazioni della transazione (ad esempio, tassi di registrazione/partecipazione dei fornitori, analisi di segmentazione, attività delle offerte, analisi delle tendenze dei carichi delle fatture e analisi delle tendenze settoriali, sottosettoriali e geografiche) che possano essere combinate ad altre informazioni per ottimizzare, costruire, fornire o migliorare la performance, la modellazione, i prodotti o servizi di C2FO.

1.15 “Parte” o “Parti” si riferisce a, individualmente o collettivamente, secondo il caso, C2FO e il Fornitore e tutti gli altri successori e assegnatari ammessi.

1.16 “Persona” indica una persona fisica, una società di persone o di capitali (compresi trust d’impresa), società per azioni, trust, associazioni non costituite in forma societaria, joint venture, società a responsabilità limitata, governi o enti politici o agenzie degli stessi, o qualsiasi altro ente.

1.17 “Offerta proxy” si riferisce a un’offerta per un Pagamento anticipato fatta a un acquirente da C2FO (i) per conto del Fornitore, e (ii) con l’autorizzazione di quest’ultimo.

1.18 “Dati residuali” si riferisce a tutti i dati (ad es. le informazioni in duplicato condivise tra Acquirente e Fornitori autorizzati tramite il Servizio, compreso le informazioni delle fatture, le proposte di sconto, le date e i numeri di progetto associati con gli ordini di acquisto e con le fatture) per i fornitori che si registrano e/o partecipano ai Servizi, e i File award relativi.

1.19 “Sanzioni” si riferisce alle sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, ai requisiti o agli embargo imposti, amministrati o applicati di volta in volta da una Autorità Sanzionante.

1.20 “Autorità sanzionante” si riferisce agli Stati Uniti (compreso, a titolo esemplificativo, l’ufficio Controllo Patrimoni Esteri del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato e l’Ufficio Industria e Sicurezza del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), il Regno Unito, compreso il Ministero del Tesoro) l’Unione Europea e tutti gli stati membri dell’UE, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ad ogni altra autorità sanzionante interessata.

1.21 “Giurisdizione sotto sanzione” si riferisce in qualsiasi momento, a una nazione o un territorio che sia, o il cui governo sia, oggetto di Sanzioni.

1.22 “Persona sotto sanzione” si riferisce in qualsiasi momento (a) a una Persona compresa in un elenco relativo a Sanzioni redatto a cura di una Autorità sanzionante o (b) a qualsiasi persona che si trovi, sia costituita o risieda in una Giurisdizione sotto sanzione.

1.23 “Servizio” si riferisce alla piattaforma di servizi applicativi di anticipazione di pagamento di fatture elettroniche proprietaria di C2FO, nonché agli strumenti e altri servizi connessi cui l’Acquirente accede e che usa (ai sensi del presente Accordo) unitamente ai suoi Utenti autorizzati, per offrire, accettare e documentare (nel formato di File Award) l’anticipazione del pagamento di fatture non contestate, inclusi eventuali servizi successori, sostitutivi o futuri che offrano la stessa o una funzionalità superiore rispetto ai loro predecessori.

1.24 “Software” si riferisce a (i) un programma o applicazione informatica proprietaria di C2FO, o di terzi licenziatari, utilizzati da C2FO nella costituzione, operazione e/o erogazione del Servizio, compreso eventuali schemi proprietari, applicazioni di elaborazione o archiviazione dei dati, strumenti, metodologie e database, e (ii) tutto il codice sorgente, la documentazione, gli aggiornamenti, gli upgrade e le opere derivate ad esso correlati.

1.25 “Servizi del fornitore” si riferisce a tutti i servizi di consulenza, come l’implementazione, formazione o supporto che C2FO deve fornire come indicato nella procedura di registrazione o come convenuto per iscritto tra il Fornitore e C2FO di volta in volta.

1.26 “Informazioni di transazione” si riferisce a tutti i dati, il Contenuto e le informazioni generate o pubblicate tramite il Servizio che sono divulgate direttamente o indirettamente a C2FO da qualsiasi parte, ma non comprende le informazioni che, al momento della divulgazione, erano comprese in un’eccezione specifica alla definizione di Informazioni riservate.

2. ACCESSO AL SERVIZIO

2.1 Utilizzo. C2FO con il presente atto concede al Fornitore un diritto non esclusivo, non trasferibile e limitato per permettere agli Utenti autorizzati di accedere e utilizzare il Servizio, nei limiti delle seguenti restrizioni: (i) il Fornitore può utilizzare il Servizio unicamente per scopi aziendali interni; e (ii) il Fornitore non può (A) fare copie del Servizio, in tutto o in parte; (B) vendere, concedere in sublicenza, distribuire, affittare, locare, o cedere il Servizio a qualsiasi parte o ente; (C) modificare, eseguire il reverse engineering, decompilare, disassemblare, tradurre, alterare o creare opere derivate basate sul servizio; (D) ad eccezione degli Utenti autorizzati, permettere a terzi di usare il Servizio; (E) creare collegamenti internet al servizio o da questo, o fare “frame” o “mirror” di qualsiasi contenuto che formi parte del Servizio, a parte gli intranet del Fornitore o dei suoi Utenti autorizzati o comunque per scopi aziendali interni, (F) inviare spam o altri messaggi duplicati o non richiesti in violazione delle norme vigenti, (G) inviare o memorizzare materiale illegale, osceno, minaccioso, calunnioso, o altrimenti illecito o indecente, compreso materiale dannoso per bambini o che violi diritti di privativa di terzi, (H) inviare o memorizzare materiale che contiene virus di software, worm, Trojan horse o altri codici, file, script, agenti o programmi informatici dannosi; (I) interferire o violare l’integrità o esecuzione del servizio o dei dati ivi contenuti o (J) tentare di ottenere un accesso non autorizzato al Servizio o a uno dei suoi sistemi o reti collegati.

2.2 Accesso al Servizio. C2FO si impegna a fornire accesso alla schermata di login al Fornitore dietro incarico e per conto di un Acquirente, e il Fornitore può creare le credenziali riservate di accesso esclusivo (“Nome utente” e “Password”) che possono essere usate da gli Utenti autorizzati per accedere ai Servizi. Il Fornitore è l’unico responsabile di tutte le attività che vengono svolte con quel Nome utente e la Password creati dal Fornitore. Il Fornitore deve comunicare immediatamente a C2FO tutti gli utilizzi non autorizzati del Nome utente e della Password e C2FO deve intraprendere tutte le azioni che ritiene appropriate in caso di utilizzi non autorizzati. Il Fornitore accetta personalmente e conviene di richiedere ai propri Utenti autorizzati, di accedere al Servizio in modo sicuro ai sensi degli standard determinati ragionevolmente di volta in volta da C2FO che al momento richiedono, nella misura in cui sia applicabile, l’uso di browser web che utilizzino protocollo crittografico SSL a 128 bit.

3. AMBITO, DISPONIBILITÀ E MODIFICHE

3.1 Ambito del Servizio. Lo scopo del servizio è permettere al Fornitore e agli Acquirenti di concludere transazioni e C2FO non agisce per conto del Fornitore o degli Acquirenti né li rappresenta in alcuna maniera. C2FO non è una parte, o un terzo beneficiario o un garante della performance delle transazioni, accordi o intese conclusi tra il Fornitore e gli Acquirenti che utilizzino il Servizio. Specificamente (i) C2FO non controlla la qualità, sicurezza, legalità o disponibilità del contenuto o dei servizi cui si accede tramite il Servizio, i termini e le condizioni in cui il Contenuto, i beni, e/o i servizi connessi cui viene fatto accesso vengono forniti, né l’osservanza da parte del Fornitore degli accordi che possa aver concluso con un Acquirente; (ii) C2FO non assume alcun obbligo di ricevere o distribuire i pagamenti convenuti tra il Fornitore e un Acquirente; e (iii) in nessun caso C2FO ottiene interessi, o altrimenti si ritiene che possa rientrare nella catena dei diritti di titolarità riguardanti il Contenuto, i beni e/o i servizi connessi cui il Fornitore accede.

Il Fornitore conviene che C2FO non si assume alcuna responsabilità per i termini e le condizioni riguardanti l’offerta di Contenuto, beni e/o servizi connessi, del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a risolvere qualsiasi questione che derivi da una transazione, accordo o intesa conclusi tra il Fornitore e un Acquirente usando il Servizio esclusivamente con l’Acquirente interessato e in nessuna maniera C2FO può essere ritenuto responsabile per le azioni o omissioni di un acquirente. Il Fornitore conviene che la chiusura del mercato di C2FO si verifichi in una giornata lavorativa per il rispettivo Acquirente.

3.2 Effetto dell’utilizzo del Servizio. Il Fornitore conviene e conferma che l’effetto di usare il Servizio risulta in un pagamento anticipato da parte dell’Acquirente al Fornitore. Accettando il Pagamento anticipato, il Fornitore conviene di accettare il Pagamento anticipato come saldo completo e definitivo di ogni fattura oggetto del Pagamento anticipato che pertanto soddisfa integralmente tutti gli importi dovuti ai sensi di tale fattura.

Il Fornitore conviene che gli Acquirenti sono terzi beneficiari della presente Sezione 3.2 e che pertanto possono far eseguire le disposizioni quivi contenute. Il Fornitore conviene che può dover essere necessario che questi presenti documentazione a un Acquirente per osservare il diritto tributario locale. Nel caso in cui i documenti richiesti non vengano forniti nel periodo specificato da un Acquirente o da C2FO, il Fornitore potrebbe non ricevere Pagamenti anticipati. Il Fornitore inoltre conviene che il calcolo della percentuale annua associata con l’offerta dello sconto del Fornitore per il Pagamento anticipato nell’ambito del Servizio, usa la tecnica dell’Arrotondamento bancario e ha una tolleranza di un ottavo (1/8) di un (1) percento.

Quando le fatture anticipate riguardano acquirenti del Regno Unito, il File Award richiede che il Fornitore registri una variazione, se necessario alla documentazione IVA. Il Fornitore può considerare il File Award come un documento idoneo per le variazioni alla documentazione IVA ai sensi del regolamento Sl1994/2518. Si prega di notare che la responsabilità di assicurare la registrazione di una variazione IVA accurata è esclusivamente del Fornitore e non ricade su C2FO dato che le informazioni sul File Award si basano su quanto in precedenza un acquirente abbia caricato nel Servizio. In particolare, se Fornitore non abbia addebitato l’IVA sulla fattura originale, ma il File Award mostri un importo per una variazione IVA, è esclusiva responsabilità del Fornitore assicurare che non vi siano variazioni apportate alla propria documentazione IVA.

A seconda dei casi, il Fornitore designa C2FO come agente con incarico limitato per emettere note di credito (compreso nella forma di un Award File modificato) per conto del Fornitore significando l’accettazione dello sconto tramite il Servizio in cambio di un Pagamento anticipato. Il Fornitore conferma che le note di credito relative ai Pagamenti anticipati vengono registrate correttamente nella propria contabilità.

3.3 Offerta Proxy. Il Fornitore conviene che C2FO può agire come Utente autorizzato limitato per conto e con le indicazioni di un Utente Autorizzato del Fornitore (compreso via email, messaggi di testo, voce e/o configurazione del Servizio) per offrire o accettare Pagamenti anticipati. Le Offerte Proxy sono fornite come un servizio opzionale a vantaggio del Fornitore. Pertanto, C2FO non ha alcun obbligo di fornire una Offerta Proxy e può interrompere il programma in qualsiasi momento a propria esclusiva discrezione.

3.4 Carte C2FO. Al fine di avere diritto a ricevere Pagamenti anticipati su una Carta (come definita di seguito), il Fornitore deve richiedere una carta di pagamento commerciale di marchio C2FO (la “Carta”) offerta da una Banca partner di C2FO (“Banca partner”). Dietro richiesta del Fornitore e con il suo Accordo, i Pagamenti anticipati possono essere accreditati da C2FO su una Carta del Fornitore. L’uso di tale Carta è regolato dall’Accordo Titolare Carta C2FO tra il Fornitore e la Banca Partner di C2FO. Il fornitore può prelevare fondi dal saldo della propria Carta al conto bancario designato da questi aperto presso un istituto di credito statunitense, fermo restando che tale prelievo può essere soggetto a una commissione. Tale commissione sarà visualizzata al Fornitore tramite il Servizio prima di un prelievo.

Il Fornitore con il presente atto autorizza C2FO a prelevare tale commissione dai fondi ritirati sul saldo del conto della Carta del Fornitore.

3.5 Disponibilità del Servizio. Il Fornitore conviene e conferma che la disponibilità del Servizio è soggetta alla disponibilità di servizi di connessione e funziona in ambiente Internet, che non è a prova di errori. Conseguentemente, C2FO non è responsabile per la violazione di dichiarazioni, garanzie o patti del presente Accordo che sorgano o che siano relativi alla mancata disponibilità di tali servizi di connessione e di altre funzioni della rete per qualsiasi motivo.

3.6 Modifica del Servizio. Il Fornitore comprende e conviene che C2FO può modificare il Servizio, il nome o il modo in cui questo è reso disponibile, e che tali modifiche possono creare differenze su come il Fornitore accede al Servizio. Il Fornitore inoltre comprende e conviene che, dietro un congruo preavviso scritto, C2FO si riserva il diritto di sostituire o cessare l’offerta di qualsiasi Servizio.

3.7 Servizi del Fornitore. C2FO si impegna nei confronti del Fornitore a fornire Servizi ove sia stato concordato nel processo di registrazione o altrimenti tra le Parti.

3.8 Indennizzo. Il fornitore si impegna a indennizzare, difendere e tenere indenne C2FO e i suoi amministratori, dirigenti, membri, manager e dipendenti da tutte le rivendicazioni, azioni, responsabilità, perdite, spese, danni e costi (inclusi gli onorari degli avvocati in misura ragionevole) che potrebbero essere sostenuti in qualsiasi momento per le rivendicazioni da parte di terzi che derivino o siano relative a una violazione del presente Accordo da parte del Fornitore; qualsiasi rivendicazione da parte di un Acquirente derivante dall’uso o dall’abuso del Servizio da parte del Fornitore, o qualsiasi rivendicazione incongruente con le dichiarazioni o le garanzie fatte dal Fornitore a C2FO contenute in questo Accordo.

4. PREMI

4.1 Premi carta. Con l’apertura e tenuta in regola della Carta C2FO, il Fornitore viene automaticamente ammesso al Programma premi C2FO (“Programma premi”). Il Programma premi fa parte del Servizio. Tramite il Programma premi, il Fornitore può accumulare cashback (“Premi”) quando esegue Acquisti idonei (ciascuno di essi un “Acquisto idoneo”) con la Carta del fornitore. C2FO accredita al conto della Carta del fornitore il 1,0% dell’importo di ciascun Acquisto idoneo come Premio.

4.2 Idoneità. Per partecipare al Programma Premi, la Carta del fornitore deve rimanere in regola. Se (i) la Carta del fornitore non è in regola per qualsiasi ragione, compreso, a titolo esemplificativo, per avere il Fornitore chiuso il conto della Carta, o (ii) C2FO determini a propria esclusiva discrezione che il Fornitore non stia usando correttamente il Programma Premi o abbia altrimenti violato il presente Accordo, il Fornitore può perdere il diritto ad accumulare Premi, e il Fornitore può anche perdere i Premi guadagnati o maturati in precedenza. C2FO può sospendere temporaneamente o permanentemente i Premi della Carta e/o cancellare la partecipazione del Fornitore al Programma Premi e/o modificare o dichiarare nulli tutti o parte dei Premi maturati in caso di comportamento offensivo del Fornitore, frode, dichiarazioni false, per violazioni di legge, le violazioni di qualsiasi accordo con C2FO o con uno degli associati di C2FO, o per qualsiasi altra violazione del presente accordo, come determinato da C2FO a propria esclusiva discrezione. I premi non possono essere combinati con qualsiasi altro programma di sconti o premi, a meno che non sia specificamente approvato da C2FO. C2FO può cancellare o dichiarare nullo qualsiasi Premio il Fornitore possa accumulare ai sensi del Programma premi, se il Fornitore è inadempiente una clausola del presente Accordo o dell’Accordo del Titolare carta C2FO.

4.3 Acquisti idonei. Tutti gli acquisti fatti dal Fornitore con la propria Carta sono Acquisti idonei, nei limiti indicati nel presente Paragrafo. Le transazioni escluse sono quelle ritenute fraudolente, quelle contestate o quelle soggette a chargeback. C2FO può determinare in qualsiasi momento che un tipo di transazione o una transazione specifica non sia idonea a ottenere Premi. Qualsiasi transazione conclusa o effettuata con la carta mentre il fornitore è inadempiente al presente Accordo non costituisce un Acquisto idoneo, a meno che non venga altrimenti permesso da C2FO. C2FO si riserva il diritto di determinare, a propria esclusiva discrezione, se una particolare transazione costituisca un Acquisto idoneo. I premi sono offerti solamente da C2FO secondo il Programma premi, e non sono offerti o forniti da altri rivenditori. Se il Fornitore esegue restituzioni, chargeback, cancella, contesta o altrimenti richiede il rimborso di un Acquisto idoneo per cui il Fornitore ha già ricevuto un Premio, C2FO si riserva il diritto di eliminare tutti i Premi connessi dal conto della Carta del Fornitore o di compensare tale importo con qualsiasi Premio successivo. Ove C2FO decida di eliminare l’importo dal conto della Carta del Fornitore, questi autorizza C2FO ad addebitare il conto della Carta del Fornitore, indipendentemente dal fatto che ciò porti in rosso il conto della Carta, e il Fornitore conviene di fornire tutta la documentazione o le autorizzazioni richieste per assicurare che tale importo sia restituito a C2FO.

4.4 Errori nel calcolo del premio. È responsabilità del Fornitore assicurare che tutti i Premi guadagnati siano tempestivamente registrati e accreditati ai sensi del presente Accordo. Se il Fornitore ritiene di aver diritto a un premio che non sia stato correttamente assegnato al Fornitore o per suo conto, C2FO può richiedere che il Fornitore presenti prove documentarie, soddisfacenti per C2FO, a sostegno di tale affermazione. Il Fornitore deve inviare la domanda del Premio assegnato impropriamente entro sessanta (60) giorni dalla data in cui il credito è stato applicato o da quando il fornitore ritiene che tale credito avrebbe dovuto essere accreditato ma non lo è stato. Se il Fornitore non presenta la domanda entro 60 giorni, i Premi guadagnati si considereranno accurati e il Fornitore rinuncia a ogni diritto di rettifica. C2FO si riserva il diritto (anche se non il dovere) di correggere i Premi non accurati e di rettificare i Premi a propria esclusiva discrezione. Se C2FO non accredita o altrimenti neghi il riscatto di un Premio cui il Fornitore avrebbe altrimenti diritto, l’unico rimedio a disposizione del Fornitore è l’emissione del riscatto dei Premi incorrettamente negati, se disponibile, o dell’altra prestazione che sia determinata a esclusiva discrezione da C2FO.

4.5 Imposte. Tutti gli importi pagati al Fornitore in connessione con il suo Programma premi, escludono tutte le trattenute, le imposte di vendita, uso, accise, valore aggiunto o di altro tipo. Il Fornitore conviene e conferma di essere responsabile di determinare, pagare, eseguire trattenute, presentare e rendicontare tutte le tasse, dazi e altri pagamenti imposti dal governo associati con la propria attività in connessione con il Programma Premi.

C2FO non è responsabile di determinare se il Fornitore deve imposte in connessione con il proprio accesso al Programma Premi o per il suo uso, oppure di raccogliere, denunciare, o versare le imposte che derivino dall’accesso o uso del Programma premi da parte del Fornitore, ad eccezione per le imposte sul reddito di C2FO.

4.6 Termini addizionali del Programma Premi. Il Fornitore non ha alcun diritto o altri interessi legali sui premi maturati fino a quando questi non sono accreditati al conto della Carta del Fornitore. I Premi non possono essere trasferiti o ceduti ad altre parti, e qualsiasi tentativo di farlo, li rende nulli e invalidi. La vendita o scambio di un Premio, se non fatta da C2FO, è espressamente proibita. La partecipazione del Fornitore al Programma Premi può essere cancellata in qualsiasi momento se il Fornitore violi il presente Accordo, la legge applicabile o usa in modo illecito la Carta del Fornitore o qualsiasi parte dei Servizi.

C2FO può senza necessità di preavviso o responsabilità nei confronti del Fornitore, sospendere il Programma Premi o modificarlo aggiungendo o rimuovendo funzioni o funzionalità anche se tali modifiche possano influire sui Premi concessi al Fornitore.

C2FO può limitare la maturazione e il riscatto dei Premi mettendo limiti, commissioni e scadenze. C2FO può anche modificare i termini che regolano il Programma Premi di volta in volta a propria esclusiva discrezione, nei limiti della legislazione applicabile.

5. DIRITTI RISERVATI

5.1 Proprietà della tecnologia. Tutti i diritti di proprietà intellettuale di proprietà di C2FO, il Software, le Statistiche di mercato e il Servizio, in tutto o in parte, sono e rimangono di proprietà esclusiva di C2FO e dei suoi terzi licenziatari. Il Fornitore non può per conto personale o di terzi, violare i diritti di proprietà intellettuale di C2FO.

5.2 Statistiche di mercato. Il Fornitore conviene che C2FO può usare le Informazioni della transazione per creare Statistiche di mercato.

5.3 Proprietà del Contenuto. Tutti i diritti e interessi connessi al Contenuto presentato a C2FO nel corso dell’erogazione del Servizio, rimangono di proprietà del relativo Fornitore o dei terzi che ne siano proprietari. Se il Contenuto, in tutto o in parte, diviene oggetto di una causa, anche potenziale o se C2FO ritiene che tale Contenuto possa violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi o la legge applicabile, C2FO ha immediatamente il diritto di rimuovere tale Contenuto senza incorrere in nessuna responsabilità nei confronti del Fornitore. Tutti gli eventuali diritti e interessi sul contenuto concesso in licenza da C2FO a terzi licenziatari e usato nel corso dell’erogazione del Servizio, rimangono di proprietà esclusiva di C2FO o dei suoi terzi licenziatari.

5.4 Suggerimenti. C2FO ha una licenza esente da royalty, per tutto il mondo, perpetua e irrevocabile per usare o incorporare nel Servizio tutti i suggerimenti, le idee, le richieste di miglioramento, il feedback, le raccomandazioni o altre informazioni fornite dal Fornitore e dai suoi Utenti autorizzati riguardo il Servizio.

5.5 Licenza del Fornitore a C2FO. Il Fornitore con il presente atto concede a C2FO una licenza limitata non trasferibile per usare il nome, i loghi e i marchi registrati del Fornitore, al fine di identificarlo come un utente del Sito e dei Servizi per scopi di marketing e pubbliche relazioni, compreso per materiali di marketing, pubblicità, elenchi clienti, press release, presentazioni e pubblicazioni durante la durata del presente Accordo. C2FO può anche fornire il nome, loghi e marchi registrati del Fornitore compreso, a titolo esemplificativo, i nomi e le informazioni di contatto del personale del Fornitore, ai clienti Acquirenti di C2FO e ad altri terzi con cui C2FO abbia una relazione d’affari, allo scopo di espandere l’adozione del Servizio da Acquirenti e Fornitori. C2FO deve prima ottenere il consenso scritto del Fornitore per qualsiasi altro uso del nome, loghi e marchi registrati del Fornitore, e tale consenso non deve essere illogicamente ritardato o trattenuto; fermo restando che nessun consenso da parte del Fornitore è richiesto quando l’uso delle informazioni del Fornitore sia ai sensi del presente Accordo o della Policy in materia di privacy di C2FO.

6. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

6.1 Divieto di divulgazione di informazioni riservate. Ciascuna parte deve conservare le Informazioni riservate dell’altra parte nella massima riservatezza (cioè solo a chi ha deve saperle) e non deve divulgare tali informazioni riservate a terzi. Ciascuna parte conviene: (i) di usare le Informazioni riservate solamente per gli scopi di cui al presente Accordo e come espressamente permesso dallo stesso; (ii) di non fare copie o memorizzare le Informazioni riservate o qualsiasi loro parte ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Accordo; (iii) di riprodurre e mantenere su tutte le copie delle Informazioni riservate le legende o gli avvisi proprietari (sia della Parte divulgante che di terzi) che siano presenti sull’originale o che la Parte divulgante possa ragionevolmente richiedere; e (iv) di trattare il presente Accordo come Informazioni riservate. La Parte ricevente deve comunicare per iscritto alla Parte divulgante ogni utilizzo, possesso o divulgazione non autorizzata di Informazioni riservate della Parte divulgante. La Parte divulgante ha il diritto esclusivo (ancorché non l’obbligazione) di intraprendere azioni legali contro ogni terzo riguardo a tali utilizzi, al possesso o alla divulgazione non autorizzati di Informazioni riservate da parte della Parte divulgante, e la Parte ricevente si impegna a cooperare con la Parte divulgante al riguardo.

6.2 Rimedi. Le Parti convengono che, indipendentemente da qualsiasi altra disposizione di cui al presente Accordo, la Parte non inadempiente ha diritto di richiedere provvedimenti in equità a tutela dei propri interessi, compreso, a titolo esemplificativo, procedimenti d’urgenza e provvisori, e il risarcimento dei danni Nulla di quanto contenuto nel presente atto può essere interpretato come un limite a eventuali altri rimedi che le Parti possano avere.

6.3 Divulgazione a Enti pubblici. Se un ente pubblico obbliga la Parte ricevente a divulgare le Informazioni riservate in conseguenza di un decreto dell’autorità giudiziaria, citazione o simili azioni legali (“Divulgazione forzata”), la Parte ricevente deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Parte divulgante. La Parte ricevente si impegna a cooperare con le iniziative ragionevolmente intraprese dalla Parte divulgante per impedire, modificare o opporsi alla Divulgazione forzata, e deve divulgare tali informazioni solo quando legalmente richiesto. Nonostante quanto in contrario indicato nel presente atto, una Divulgazione forzata non viene considerata una violazione della precedente Sezione 6.1.

6.4 Protezione dei dati. Nella misura in cui C2FO elabora Dati personali per fornire il Servizio, il Fornitore conviene che C2FO agisce in qualità di “Responsabile del trattamento dei dati” e che il Fornitore è il “Titolare del trattamento dei dati” per tali Dati personali e in relazione agli stessi: (i) C2FO si impegna a elaborare tali Dati personali al solo scopo di fornire il Servizio ai sensi dei termini del presente Accordo e di tutte le istruzioni legittimamente date per iscritto a C2FO dal Fornitore di volta in volta; e (ii) il Fornitore deve avere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative per prevenire il trattamento non autorizzato o illecito di tali Dati personali, nonché la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento degli stessi. Per le finalità del presente Accordo, i termini “Dati personali”, “Responsabile del trattamento dei dati” e “Titolare del trattamento dei dati” hanno lo stesso significato definito nel Data Protection Act del 1998.

6.5 Trasferimenti internazionali di dati. C2FO e il Fornitore concordano che tutti i Dati Personali trattati come risultato della fornitura del Servizio saranno memorizzati o archiviati negli Stati Uniti d’America da parte di un Affiliato di C2FO. In relazione a tali Dati personali, C2FO dichiara e garantisce di aver intrapreso idonee misure per osservare le Leggi di protezione dei dati applicabili a tali Dati personali.

7. VIGENZA E RISOLUZIONE

7.1 Vigenza. Il presente accordo entra in vigore alla Data in cui il Fornitore o un altro Utente autorizzato si registra sul Sito e conviene di osservare tali termini, e rimane vigente fintanto che il Servizio è fornito da C2FO al Fornitore.

7.2 Risoluzione per giusta causa. C2FO può risolvere il presente Accordo se: (a) (i) il Fornitore non adempie le proprie obbligazioni del presente Accordo; e (ii) tale inadempimento non viene sanato entro tre (3) giorni lavorativi dalla comunicazione di inadempimento inviata al Fornitore; oppure (b) il Fornitore cessa o sospende le proprie attività commerciali, diventa insolvente, ammette per iscritto di non poter pagare i propri debiti alla scadenza, effettua una cessione dei beni a favore dei creditori o viene sottoposto al controllo di un curatore, di un amministratore giudiziario o di un’autorità analoga, oppure è oggetto di una procedura di fallimento o concorsuale ai sensi della legge applicabile.

7.3 Risoluzione discrezionale. Ciascuna parte può risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, a propria esclusiva discrezione, dietro preavviso scritto all’altra parte di almeno trenta (30) giorni.

7.4 Effetti della risoluzione. Al momento della risoluzione del presente Accordo, in conformità ai termini dello stesso, C2FO può immediatamente interrompere l’accesso del Fornitore al Servizio e il suo utilizzo dello stesso.

Il Fornitore deve tempestivamente interrompere l’utilizzo del Servizio e distruggere tutte le Informazioni riservate che abbia ricevuto da C2FO. Per un periodo di non meno di sette (7) anni dopo la risoluzione, C2FO può conservare una (1) copia di tutti i Dati residuali a scopo di archiviazione, contenzioso, amministrativo, finanziario e di revisione, ai sensi delle prassi in materia di sicurezza dati, revisione e contabilità. C2FO non è tenuta a eliminare o cancellare attivamente i record presenti nei sistemi di backup o archiviazione tenuti nel normale svolgimento delle attività.

7.5 Sopravvivenza. Indipendentemente da qualsiasi risoluzione del presente Accordo, le sezioni 6.1 – 6.3 (“Riservatezza”) rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni, la sezione 9.4 (“Sollecito di dipendenti”) rimarrà in vigore per un periodo di un (1) anno, mentre le sezioni 3.8 (“Indennizzo”), 5 (“Diritti proprietari”), 8 (“Esclusione di responsabilità; Garanzia; Limitazione di responsabilità”) e 9.6 (“Legislazione applicabile”) sopravvivono alla risoluzione del presente Accordo indefinitamente. Tutti gli altri diritti concessi nel presente atto cessano alla risoluzione.

8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ; GARANZIA; LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

8.1 Esclusione di responsabilità. Nella massima misura consentita dalla legge e salvo quanto espressamente stabilito in modo univoco nel presente Accordo, i Servizi del Fornitore vengono forniti “nello stato in cui si trovano” e C2FO esclude espressamente tutte le garanzie, condizioni e dichiarazioni implicite (incluse quelle riguardanti la qualità, la competenza e l’idoneità a uno scopo specifico) connesse, correlate o derivanti dal presente Accordo, nonché qualsiasi dichiarazione, condizione o garanzia che l’accesso o l’uso del Servizio è privo di errori, sicuro o ininterrotto, o che le informazioni o i contenuti sono accurati o tempestivi.

8.2 Garanzia del Fornitore. Il Fornitore dichiara e garantisce che: (i) i suoi Utenti Autorizzati hanno i poteri per agire per conto del Fornitore; e (ii) tutte le Informazioni sulle Transazioni o altri materiali inviati dal Fornitore a C2FO nel presente accordo non violano (A) non violano i diritti di terzi, compresi i diritti di proprietà intellettuale, (B) non violano leggi, statuti, ordinanze o regolamenti applicabili; o (C) non contengono virus, Trojan horse, worm, time bombs, cancel bats o altre routine di programmazione dannose o deleterie similari. Il Fornitore garantisce che: (i) è debitamente costituito, validamente esistente e vigente ai sensi delle leggi vigenti; (ii) ha i poteri per concludere, scambiare ed eseguire il presente Accordo; e (iii) questo Accordo costituisce una obbligazione valida e vincolante eseguibile ai sensi dei termini dell’accordo.

8.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’. NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO C2FO (O QUALSIASI SUBAPPALTATORE DI C2FO) È RESPONSABILE PER LA PERDITA DI PROFITTI O RICAVI, PERDITA DI ATTIVITÀ, PERDITA DI RISPARMI PREVISTI, PERDITA DI UTILIZZO, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O COSTI DI ACQUISIZIONE DI BENI, TECNOLOGIE O SERVIZI SOSTITUTIVI, COSTO DI COPERTURA O DANNI PUNITIVI O ESEMPLARI, O DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI TIPO IN RELAZIONE O DERIVANTI DALLA FORNITURA, ESECUZIONE O UTILIZZO DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI DEL FORNITORE, SIA CHE SIANO SOSTENUTI COME INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O CONDOTTA ILLECITA, COMPRESA LA NEGLIGENZA, ANCHE SE IL FORNITORE È STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. C2FO (E I SUOI SUBAPPALTATORI) NON SONO INOLTRE RESPONSABILI PER I DANNI PROVOCATI DAL RITARDO NELLA CONSEGNA O FORNITURA DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI. LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI C2FO, CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE (INCLUSA LA NEGLIGENZA O LA VIOLAZIONE DI UN DOVERE DI LEGGE), PER DICHIARAZIONI INGANNEVOLI, RESTITUZIONI O ALTRO, DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI O DALLE PREVISTE PRESTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO, NON PUÒ SUPERARE, IN NESSUN CASO, LE SOMME EFFETTIVAMENTE PAGATE DAL FORNITORE A C2FO AI SENSI DI QUESTO ACCORDO DURANTE I SEI (6) MESI PRECEDENTI ALL’OCCORRENZA DELL’INADEMPIMENTO O DELL’INCIDENTE CHE HA CAUSATO IL DANNO, O LA SOMMA DI 100,00 DOLLARI SE SUPERIORE.

8.4 Esclusione. Nulla di quanto previsto nel presente Accordo, esclude la responsabilità di C2FO per morte o infortuni causati dalla negligenza di C2FO o per dolo o truffa.

9. IN GENERALE

9.1 Osservanza. Il Fornitore conviene che: (i) deve fornire a C2FO tutte le informazioni in proprio possesso relative a un Utente autorizzato che possa essere una Persona sotto sanzioni; (ii) se C2FO determina usando la discrezione commerciale ragionevole che un Utente autorizzato sia una Persona sotto sanzioni, C2FO può togliere la qualifica di Utente autorizzato alla Persona sotto sanzioni; (iii) il Fornitore deve osservare tutte le leggi e i regolamenti rilevanti, in materia di corruzione, riciclaggio di denaro e le leggi di controllo all’esportazione, oltre a tutti i requisiti riguardanti denunce fiscali applicabili al presente Accordo; (iv) se il Fornitore venga definito come Persona sotto sanzioni, il Fornitore si impegna a informarne C2FO; e (v) se C2FO determini usando la discrezione commerciale ragionevole, che il Fornitore è una Persona sotto sanzioni, C2FO può disconnettere il Fornitore e nessuna ulteriore fattura di questi può essere presentata al Servizio.

9.2 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni richieste o permesse ai sensi dei termini del presente Accordo devono essere consegnate di persona, via fax, tramite corriere espresso o via posta ordinaria, raccomandata o assicurata, con affrancatura prepagata (i) se diretta al Fornitore all’indirizzo da questi fornito al momento della registrazione o (ii) se a C2FO all’attenzione di: C2FO- Legal Notices, 2020 West 89th Street, Suite 200, Leawood, Kansas 66206. Tutte tali comunicazioni si considereranno consegnate al momento del ricevimento.

9.3 Diritti di terzi A parte quanto espressamente indicato nel presente Accordo, l’Accordo non conferisce alcun diritto a nessuno che non sia Parte dello stesso.

9.4 Cessione e subappalto. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo né alcun diritto ai sensi del presente Accordo può essere ceduto o altrimenti trasferito dal Fornitore, in tutto o in parte, sia volontariamente o ai sensi di legge, senza il preventivo consenso scritto di C2FO. Salvo quanto sopra indicato, il presente Accordo sarà vincolante e a beneficio delle Parti e dei loro rispettivi aventi causa e assegnatari.

Nonostante alcunché in contrario, C2FO ha il diritto di subappaltare tutte le proprie obbligazioni di cui al presente atto a terzi.

9.5 Diritto applicabile. Il presente Accordo e tutte le controversie o rivendicazioni che ne derivino o siano connesse ad esso, al suo oggetto e alla sua formazione (compreso controversie o rivendicazioni non contrattuali), sono rette e vanno interpretate ai sensi del diritto dello Stato del Delaware, USA senza riferimento ai suoi principi di conflitto di leggi.

9.6 Arbitrato. In caso di controversie relative al presente Accordo, la questione sarà definita mediante arbitrato ai sensi del regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale (“Regolamento”) da tre (3) arbitri nominati ai sensi del regolamento, senza ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Indipendentemente da quanto sopra, ciascuna parte può, senza rinunciare ad altri diritti o rimedi disponibili, richiedere provvedimenti d’urgenza o interinali all’autorità giudiziaria competente per proteggere i diritti di proprietà della parte richiedente in attesa della decisione arbitrale.

Iniziata l’udienza arbitrale, questa deve rimanere in sessione durante le ore normali d’ufficio per ciascun giorno lavorativo successivo fino al completamento. Ciascuna parte deve pagare tutte le proprie spese arbitrali, compreso, a titolo esemplificativo, le spese legali e professionali, e i costi e le spese dell’arbitrato. In qualsiasi azione o procedimento per far valere diritti ai sensi del presente Accordo, la parte prevalente avrà diritto al rimborso dei costi e degli onorari in misura ragionevole a carico della parte soccombente. Ciascuna parte concede il proprio consenso alla giurisdizione personale e per materia del giudizio arbitrale come quivi indicato e rinuncia a tutte le eccezioni in materia di foro non conveniente, o mancanza di giurisdizione personale o per materia. Le parti convengono che l’arbitrato, il lodo e i suoi termini, oltre al parere scritto dell’arbitro debbano rimanere riservati.

9.76.1 Sede dell’arbitrato. Se il Fornitore è costituito residente o ha un ufficio negli Stati Uniti o in Canada, la sede e la competenza territoriale (“Sede”) della mediazione e dell’eventuale arbitrato, sarà in Kansas City, Kansas USA ai sensi del Regolamento. Se il Fornitore è costituito residente o ha un ufficio in India la Sede della mediazione e dell’eventuale arbitrato, sarà in Delhi ai sensi del Regolamento. Se il Fornitore non è un ente costituito, non risiede, e non ha un ufficio negli Stati Uniti, in Canada o in India, la Sede della mediazione e dell’eventuale arbitrato sarà a Londra, Regno Unito, o nella Repubblica di Singapore, a scelta del Fornitore, ai sensi del Regolamento.

9.6.2 Decisioni dell’arbitrato. Il lodo e tutti i decreti degli arbitri sono finali e vincolanti per tutte le parti dell’arbitrato, e il giudizio relativo può essere depositato presso qualsiasi organo giudiziario competente. Gli arbitri non hanno il potere di emettere decisioni non pecuniarie o in equità di qualsiasi tipo, o di emettere un lodo o di imporre una decisione che (i) sia contraddittoria con il presente Accordo o (ii) non potrebbe essere emessa o imposta da un tribunale che decidesse sulla questione nella stessa giurisdizione. L’arbitro non ha il potere di condurre procedimenti rappresentativi o collettivi, non può consolidare le rivendicazioni di più persone ed è limitato alla risoluzione di controversie individuali. Attività istruttoria nell’arbitrato è consentita solo per quanto espressamente autorizzato dal collegio arbitrale, previa dimostrazione di un ragionevole bisogno da parte della parte che richiede l’attività istruttoria. Ad eccezione della violazione dei diritti riservati di C2FO, nessuna azione, indipendentemente dalla forma, che derivi dal presente Accordo, può essere promossa da una parte trascorso un (1) anno da quando si è verificata la causa dell’azione.

9.7 Parti indipendenti. La relazione tra C2FO e il Fornitore creata dal presente Accordo è quella tra parti indipendenti, e nulla di quanto contenuto nel presente Accordo può essere interpretato o implica che una Parte abbia l’autorità per dirigere o controllare le attività giornaliere dell’altra o costituisca tra le parti una relazione come associati, di joint venture, comproprietari o altrimenti come partecipanti in una iniziativa comune o congiunta.

9.8 Termini. Il presente Accordo è soggetto a modifica da parte di C2FO senza preavviso, e il Fornitore conviene di osservare l’Accordo in vigore ogniqualvolta il Fornitore accede ai Servizi. Le modifiche all’Accordo diventano efficaci quando sono pubblicate.

9.9 Varie. Nel caso in cui una disposizione del presente Accordo sia in conflitto con la legislazione applicabile o se una disposizione sia considerata essere nulla o altrimenti inefficace o invalida da un tribunale competente: (i) tale disposizione deve essere considerata come ripresentata per riflettere per quanto possibile le intenzioni originali delle Parti ai sensi delle leggi applicabili; e (ii) i termini, disposizioni, accordi e restrizioni residui del presente Accordo rimarranno in pieno vigore ed efficacia. Il fatto che una Parte, in qualsiasi momento, non richieda l’esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, non si considererà come una rinuncia al diritto di una Parte di successivamente fare eseguire detta disposizione. Ad eccezione per l’obbligazione di eseguire pagamenti, l’inadempimento di una Parte sarà giustificato nella misura in cui l’esecuzione è stata resa impossibile da un caso di Forza maggiore.

Le intestazioni delle sezioni sono esclusivamente a scopo di riferimento e non formano parte dell’Accordo. Il Fornitore dichiara di aver letto i termini e le condizioni fissati nel presente Accordo, di comprenderli e di convenire di essere da questi vincolato. Nessun dipendente, agente, rappresentante o Consociato di C2FO ha i poteri per vincolarla a dichiarazioni o garanzie emesse oralmente riguardanti il Servizio. Tutte le dichiarazioni o garanzie scritte non espressamente convenute nel presente Accordo, non sono eseguibili.

9.10 Lingua del contratto. Il contratto è concluso in lingua inglese. Qualsiasi traduzione predisposta per qualsiasi ragione, è un’agevolazione non vincolante senza effetti legali, e la versione in inglese è prevalente.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente accordo devono essere in inglese. Tutte le azioni presentate ai sensi del presente Accordo e le procedure di mediazione e arbitrato saranno svolte in inglese, e tutti i documenti, salvo le prove documentarie di terzi, presentate agli arbitri o usati a sostegno delle parti, devono essere in inglese. Senza che costituisca un limite alla generalità della presente Sezione 8.11, ciascuna delle Parti conviene che: (i) non verrà presentata alcuna rivendicazione sulla base della traduzione o della discrepanza, vera o sostenuta, tra la traduzione e la versione originale in inglese del presente Accordo; e (ii) nessuna traduzione può essere usata per interpretare il presente Accordo.

9.11 Termini specifici addizionali.

9.11.1 Quanto segue si applica all’Accordo se l’utente è un cliente Cass Information Systems, Inc.: Nel caso in cui l’Acquirente esegua un Pagamento anticipato al Fornitore riguardo una fattura non contestata che nel Servizio appare idonea (“Fattura”) e il rivenditore connesso (“Rivenditore”) successivamente contesti il pagamento di tale fattura o altrimenti manchi all’obbligo di rimborsare l’Acquirente tale pagamento per qualsiasi ragione, compreso il fallimento (un “Pagamento invalido”), il Fornitore conviene di (a) rimborsare il Pagamento invalido all’Acquirente dietro richiesta, e (b) al fine di facilitare tale rimborso, a scelta dell’Acquirente, l’Acquirente può (i) imputare il Pagamento invalido a credito di una o più delle altre Fatture del Fornitore (che possono essere relative al Rivenditore coinvolto con il Pagamento invalido o meno), oppure (ii) prelevare l’importo del pagamento invalido (tramite addebiti ACH diretti o altri metodi), direttamente dal conto del Fornitore nel quale era stato depositato (in tal caso il Fornitore deve rimborsare direttamente l’Acquirente entro 48 ore dal ricevimento della richiesta dell’Acquirente dell’importo del Pagamento invalido nella misura in cui non è stato recuperato direttamente dal conto del Fornitore). In ogni caso, il diritto del Fornitore di restituzione connesso con il Pagamento invalido è esclusivamente nei confronti del Rivenditore e non dell’Acquirente. Nel prosieguo, ai metodi di restituzione disponibili all’Acquirente ai sensi delle sottosezioni (i) e (ii) viene fatto riferimento come “Metodi di restituzione”. Il Fornitore deve rimborsare l’Acquirente immediatamente dietro richiesta, tramite nuova imputazione di un pagamento precedente, imputazione nei confronti di fatture successive o tramite pagamento diretto, per tutti i pagamenti dall’Acquirente al Fornitore di fatture cedute dal Fornitore a terzi. Nel caso di cessione di Fatture del rivenditore da parte del Fornitore a un terzo, il Fornitore si impegna a rimborsare, difendere e manlevare l’Acquirente e i suoi consociati per tutte le perdite, danni, responsabilità, rivendicazioni o costi (compreso, a titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali) che derivino da pagamenti eseguiti dall’Acquirente al Fornitore per una Fattura ceduta (nell’insieme “Perdite per cessione”).

9.11.2 Nel caso in cui l’Utente è un rivenditore di Telefonica Group, all’Accordo si aggiunge la seconda frase della Sezione 3.2 come segue:

A scanso di dubbi, lo sconto influisce solamente sulle fatture relative non contestate, e non influisce su altre obbligazioni tra il Fornitore e l’Acquirente o tra un Fornitore e un Consociato dell’Acquirente.

9.12 Termini specifici addizionali per l’India.

9.12.1 Nel caso in cui il cliente dell’Utente è contrattato con una consociata in India di C2FO o se l’Utente si trova in India.

9.12.2 Una nuova definizione viene aggiunta all’articolo 1 per “Finanziatore” come indicato di seguito: “Finanziatore” si riferisce a un ente finanziario o altro ente (diverso dall’Acquirente relativo )che comunica la propria accettazione della richiesta di un Pagamento anticipato, in ciascun caso in cui sia abilitato dai Servizi.

9.12.3 Una nuova Sezione 3,9 viene aggiunta all’articolo 3 come indicato di seguito: 3.9 Accordo dell’Agente di pagamento. L’Acquirente può, di volta in volta, scegliere di usare un agente di pagamento o un servizio similare (“Servizio dell’Agente di pagamento”) tra l’Acquirente e un Finanziatore. Per usare tali servizi, il Fornitore concede all’Acquirente il proprio consenso per svolgere le formalità richieste dal Finanziatore per conto del Fornitore e inoltrare periodicamente i documenti al Finanziatore per lo sconto dei crediti commerciali e l’accredito dei proventi netti (al netto dello sconto offerto dal Fornitore) sul proprio conto bancario. In cambio dello sconto offerto dal Fornitore per il Servizio, il Finanziatore che agisce per conto dell’Acquirente, può prepagare l’importo netto della fattura al Fornitore dopo aver dedotto tale sconto. Il Fornitore conferma che, per le fatture in cui ha offerto uno sconto tramite il Servizio, tale Fornitore è l’unico titolare beneficiario e legale dei crediti corrispondenti ai beni e servizi forniti all’acquirente e il Fornitore conviene inoltre di non cedere o trasferire diritti o obbligazioni relativi a tali crediti a terzi senza il preventivo consenso dell’Acquirente. Il Fornitore conviene di accettare tale pagamento dal Finanziatore tramite il Servizio dell’Agente di pagamento come saldo completo e finale di suddetta fattura e rinuncia all’importo dello sconto sulla stessa come se il pagamento fosse eseguito dall’Acquirente con gli effetti di cui alla precedente sezione 3.2. Il Fornitore conviene anche che tale Servizio dell’Agente di pagamento può coinvolgere altri accordi tra l’Acquirente e il Finanziatore purché il Finanziatore riceva il pagamento convenuto pari all’importo della fattura al netto dello sconto offerto.

9.12.4 Una nuova Sezione 5,6 viene aggiunta all’articolo 5 come indicato di seguito: 5.6 Indipendentemente da quanto contenuto nel prosieguo, il Fornitore conviene e accetta che per permettere di usare il Servizio dell’Agente di pagamento da parte de Fornitore, tutte le sue informazioni compreso, tra l’altro, le Informazioni riservate, il Contenuto, le Informazioni della transazione, i Dati residui, le dichiarazioni, dati, ecc. sono condivisi da C2FO con l’Acquirente e il Finanziatore e con il presente atto il Fornitore concede il proprio consenso perché C2FO condivida tutte le proprie informazioni, comprese le informazioni riservate, il Contenuto, le Informazioni della transazione, i Dati residuali, le dichiarazioni, dati ecc. con l’Acquirente e il Finanziatore.